Detrazione Fiscale 2015-2016

detrazioni fiscali 50% fotovoltaico

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31.12.2015 le Detrazioni Fiscali del 50%, valide per le spese di ristrutturazione e anche per il fotovoltaico.

Dunque, se si installa un impianto fotovoltaico entro il 31.12.2015, le detrazioni fiscali su cui si può contare sono pari al 50% della spesa sostenuta, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; se lo stesso impianto viene installato dal 01.01.2016 ed entro il 31.12.2016, lo sgravio fiscale tornerà pari al 36%, con un limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 2 aprile 2013, la risoluzione n.22/E che, entrando nello specifico, stabilisce che per beneficiare della detrazione in oggetto, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato principalmente per soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione. Tali detrazioni si applicano agli impianti fotovoltaici che non usufruiscono delle tariffe incentivanti del Conto Energia, ma possono essere combinate con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.